CONDOMINIO - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO O RENDICONTO - OBBLIGO DISTINZIONE DELLE SPESE
Corte di Cassazione sezione IIa civile - Sentenza n. 15010 del
21.11.2000
La delibera con cui il condominio approva il preventivo o il rendiconto
per le spese ordinarie e straordinarie deve, a pena di invalidità
per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi
dei partecipanti al condominio, distinguere in modo analitico quelle occorrenti
per l'uso da quelle occorrenti per la conservazione delle parti comuni.
In tal modo è possibile, se tra i partecipanti vi sono usufruttuari,
ripartire tra questi ed i nudi proprietari le menzionate spese in base
alla loro natura secondo i criteri fissati dagli artt. 1004 e 1005 del
codice civile.
TRUFFA - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
TRIBUNALE DI FIRENZE - sentenza depositata il 30 marzo 2001
Obbligo di rendiconto - Modalità di redazione del rendiconto -
Artifici e raggiri. Appropriazione indebita - Amministratore di CONDOMINIO
- Gestione delle somme versate dai condòmini - Possesso. Aggravante
di cui all'art. 61 n. 11 c.p. - Configurabilità
Il rendiconto deve enumerare la quantità delle somme percepite
dall'amministratore (voci di entrata, cioè le quote dei singoli
condomini), la causale e la quantità delle spese fatte, accompagnate
dai corrispondenti documenti giustificativi, in modo da rendere intellegibile
all'assemblea l'andamento della gestione. Ne deriva che se il rendiconto
presentato in assemblea non corrisponde allo scopo, l'approvazione assembleare
si forma in maniera viziata, con la conseguente possibilità di
azione giudiziaria ex art. 1137 c.c., se il termine non è spirato,
ovvero, nella sede penale, di punire la truffa quando alla violazione
dell'obbligo sia derivata la disposizione patrimoniale da parte del deceptus
e l'ingiusto profitto per la gente. Una volta sopravvenuta l'approvazione
del rendiconto e spirato il termine per l'impugnativa, il risultato economico
è raggiunto: quel denaro che l'imputato non aveva speso può
ora farlo sparire dai conti impunemente, come se non ci fosse mai stato,
perché l'apparenza, creata dal rendiconto fasullo, si è
tramutata in realtà immodificabile. L'amministratore è il
mandatario, gestore dei fondi a lui consegnati dai condomini per destinarli
obbligatoriamente e secondo diligenza al pagamento delle spese sostenute
per i servizi comuni. Ne discende che quel denaro di cui ha il possesso
per una finalizzazione unica non è di sua proprietà e quindi
non può destinarlo ad altri scopi con danno degli amministrati.
La violazione del dovere giuridico realizza altresì l'aggravante
di cui all'art. 61 n. 11 c.p. conseguente all'abuso del rapporto giuridico
professionale ed al tradimento della fiducia riposta nell'amministratore
dai condomini.
REVOCA DELIBERA ASSEMBLEARE
Tribunale di Bergamo, n. 566, anno 2000
Una delibera assembleare può sempre essere revocata, purché la delibera di revoca sia presa con le maggioranze richieste dalla legge.
MANCATA VERBALIZZAZIONE CONDOMINI VOTANTI
Cass. civ., sez.II, 22 gennaio 2000, n. 697
In tema di delibere di assemblee condominiali, la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore e contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall’art. 1136, terzo comma,c.c. (il terzo dei partecipanti al condominio). Né può essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione,in sede di assemblea,della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente,a carico del quale non è stabilito,al riguardo,alcun onere a pena di decadenza.
AZIONE GIUDIZIARIE , LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINIO, GIUDIZIO DI APPELLO , MANCATA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI CONDOMINI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Cass. Sez. II, 9 giugno 2000, n. 7891
Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità
distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice
ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune
di partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della
cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino.
Ne deriva che l'amministratore per effetto delle nomina ex art. 1129 c.c.
ha soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari condomini e che la
sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente
a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, costituendosi personalmente
anche in grado di appello per la prima volta, senza che spieghi influenza,
in contrario, la circostanza della mancata partecipazione al giudizio
di primo grado instaurato dall'amministratore.
(C.c., art. 1129, c.c., art. 1130; c.c. 1131; c.p.c., art. 785)
25/03/2005)