INTRODUZIONE
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ADRIANO COMUZIO
Ultimo aggiornamento: 25 Agosto, 2010

Sentenze parte I

Nozioni varie

Downloads

Argomenti vari

Esempi di documenti amministrativi

 

CONDOMINIO - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO O RENDICONTO - OBBLIGO DISTINZIONE DELLE SPESE

Corte di Cassazione sezione IIa civile - Sentenza n. 15010 del 21.11.2000

La delibera con cui il condominio approva il preventivo o il rendiconto per le spese ordinarie e straordinarie deve, a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, distinguere in modo analitico quelle occorrenti per l'uso da quelle occorrenti per la conservazione delle parti comuni.
In tal modo è possibile, se tra i partecipanti vi sono usufruttuari, ripartire tra questi ed i nudi proprietari le menzionate spese in base alla loro natura secondo i criteri fissati dagli artt. 1004 e 1005 del codice civile.

TRUFFA - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

TRIBUNALE DI FIRENZE - sentenza depositata il 30 marzo 2001

Obbligo di rendiconto - Modalità di redazione del rendiconto - Artifici e raggiri. Appropriazione indebita - Amministratore di CONDOMINIO - Gestione delle somme versate dai condòmini - Possesso. Aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. - Configurabilità
Il rendiconto deve enumerare la quantità delle somme percepite dall'amministratore (voci di entrata, cioè le quote dei singoli condomini), la causale e la quantità delle spese fatte, accompagnate dai corrispondenti documenti giustificativi, in modo da rendere intellegibile all'assemblea l'andamento della gestione. Ne deriva che se il rendiconto presentato in assemblea non corrisponde allo scopo, l'approvazione assembleare si forma in maniera viziata, con la conseguente possibilità di azione giudiziaria ex art. 1137 c.c., se il termine non è spirato, ovvero, nella sede penale, di punire la truffa quando alla violazione dell'obbligo sia derivata la disposizione patrimoniale da parte del deceptus e l'ingiusto profitto per la gente. Una volta sopravvenuta l'approvazione del rendiconto e spirato il termine per l'impugnativa, il risultato economico è raggiunto: quel denaro che l'imputato non aveva speso può ora farlo sparire dai conti impunemente, come se non ci fosse mai stato, perché l'apparenza, creata dal rendiconto fasullo, si è tramutata in realtà immodificabile. L'amministratore è il mandatario, gestore dei fondi a lui consegnati dai condomini per destinarli obbligatoriamente e secondo diligenza al pagamento delle spese sostenute per i servizi comuni. Ne discende che quel denaro di cui ha il possesso per una finalizzazione unica non è di sua proprietà e quindi non può destinarlo ad altri scopi con danno degli amministrati. La violazione del dovere giuridico realizza altresì l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. conseguente all'abuso del rapporto giuridico professionale ed al tradimento della fiducia riposta nell'amministratore dai condomini.

REVOCA DELIBERA ASSEMBLEARE

Tribunale di Bergamo, n. 566, anno 2000

Una delibera assembleare può sempre essere revocata, purché la delibera di revoca sia presa con le maggioranze richieste dalla legge.

MANCATA VERBALIZZAZIONE CONDOMINI VOTANTI

Cass. civ., sez.II, 22 gennaio 2000, n. 697

In tema di delibere di assemblee condominiali, la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore e contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall’art. 1136, terzo comma,c.c. (il terzo dei partecipanti al condominio). Né può essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione,in sede di assemblea,della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente,a carico del quale non è stabilito,al riguardo,alcun onere a pena di decadenza.

AZIONE GIUDIZIARIE , LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINIO, GIUDIZIO DI APPELLO , MANCATA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI CONDOMINI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Cass. Sez. II, 9 giugno 2000, n. 7891

Il condominio non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune di partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino.
Ne deriva che l'amministratore per effetto delle nomina ex art. 1129 c.c. ha soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari condomini e che la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi che comuni, costituendosi personalmente anche in grado di appello per la prima volta, senza che spieghi influenza, in contrario, la circostanza della mancata partecipazione al giudizio di primo grado instaurato dall'amministratore.
(C.c., art. 1129, c.c., art. 1130; c.c. 1131; c.p.c., art. 785)
25/03/2005)

Adriano Comuzio About Us | Site Map | Privacy Policy | Web administrator | Copyright | © 2006-2012 Adriano Comuzio - Tutti i diritti riservati. Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!