IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE
E
DECRETO INGIUNTIVO
S.U. Cassazione 27 febbraio 2007, n°4421
Risolvendo un contrasto giurisprudenziale le SU della Corte di Cassazione
con la recentissima sentenza 27 febbraio 2007, n°4421 hanno stabilito
che «il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo -
ottenuto dall’amministratore contro il condomino in mora – non
può sospendere il processo (ex art. 295 c.p.c.) in attesa della
definizione del giudizio di impugnazione della delibera assembleare (ex
art. 1137 c.c.) posta a fondamento del provvedimento monitorio, mancando
tra le due cause un rapporto di pregiudizialità necessaria»
ASSEMBLEA DEI CONDOMINI ,
VALIDITA' DELLE DELIBERE CONDOMINIALI
Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 6625 del 05/04/2004
Requisito fondamentale per la validità della deliberazione condominiale
in seconda convocazione e' che deve necessariamente riportare un numero di voti
che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del
valore dell'edificio (art. 1136 c.c.), essendo del tutto irrilevante che la "minoranza" contraria
possa rappresentare un valore della proprietà superiore a quello della
maggioranza.
L'art 1136 c.c. prevede un doppio quorum costitutivo e un doppio quorum deliberativo,
con la espressa menzione che i voti favorevoli devono rappresentare "l a
maggioranza" degli intervenuti e almeno la metà del valore (quest'ultimo
quorum può non essere "maggioranza" solo in caso di assemblea
totalitaria, ma anche in tal caso non sarebbe comunque "minoranza");
il terzo comma dell' art in questione fissa (implicitamente) il quorum di presenza
ad un terzo dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno un terzo del
valore, ponendo lo stesso doppio quorum come limite minimo per la validità delle
deliberazioni.
Pertanto, se dovessero partecipare all'assemblea solo un terzo dei condomini
si otterrà una deliberazione valida solo se approvata all'unanimità,
mentre in caso di più nutrita partecipazione, la deliberazione sarà soggetta
comunque al raggiungimento, da parte della maggioranza dei votanti a favore,
del doppio quorum.
DELIBERA ASSEMBLEARE E DESTINAZIONE DI UN'AREA COMUNE A PARCHEGGIO
Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2006, n. 16228
La delibera assembleare che, nel destinare un'area comune a parcheggio
di autovetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini, è nulla
se il relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini,
atteso che la relativa determinazione, modificando il regolamento di
condominio, produce vincoli di natura reale su beni immobili ed è,
quindi, soggetta all'onere della forma scritta ad substantiam.
CRITERI DI RIPARTIZIONE SPESE TRA USUFRUTTUARIO E NUDO PROPRIETARIO.
Corte Di Cassazione Sez. II, 27 ottobre 2006, n. 23291
Quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto
di usufrutto e di nuda proprietà, l'atto dal quale tale situazione deriva,
se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes (e quindi anche al
condominio), il quale è tenuto ad osservare le norme dettate
dagli art. 1004 e 1005 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese
fra usufruttuario e nudo proprietario.
La ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, trova
il suo fondamento negli artt. 1004 e 1005 c.c. e che, quanto alla individuazione
dei soggetti passivi dell'obbligo nei confronti del condominio, anche
le spese dell'usufruttuario si configurano come obbligazioni propter
rem, non è consentito all'assemblea
di interferire sulla imputazione e sulla ripartizione, non rientrando
nei poteri dell'organo deliberante introdurre deroghe ai criteri di
ripartizione, fissati dalla legge in ragione dalla natura stessa delle
spese, in quanto eventuali deroghe verrebbero incidere sui diritti individuali,
con la conseguenza che, per legge, le spese devono essere imputate e
ripartite in sede di approvazione del bilancio secondo la loro funzione
ed il loro fondamento, spettando all'amministratore, in sede di esecuzione,
ascrivere le spese, secondo la natura di esse, ai diversi soggetti obbligati,
anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto ad individuarli.
SPESE DI POTATURA ALBERI SU SUOLO DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DI UN SOLO CONDOMINO
.
Corte Di Cassazione, 18 aprile 1994, n. 3666
Alle spese di potatura degli alberi, che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti, tuttavia, a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.
DISTRIBUZIONE LETTERE AI VARI CONDOMINI CON
CRITICHE AL'AMMINISTRATORE.
Corte di Cassazione, 29 Luglio 2008, n. 31596
Il condomino che scrive agli altri proprietari una lettera nella quale si critica l’amministratore - accusandolo di usare in modo improprio, illegale ed arbitrario i poteri di amministratore e dichiarando falsità - non commette il delitto di diffamazione, nel caso in cui non vi sia un’aggressione alla sfera morale della persona, ma soltanto una censura delle attività svolte dallo stesso.
Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha precisato anche che si può contestare l'amministratore "usando frasi certamente aspre perché è fuori dubbio che a ciascun condomino spetta il diritto di controllare i comportamenti dell’amministratore e di denunciare eventuali riscontrate irregolarità".