COMPORTAMENTO DELL’AMMINISTRATORE
L’onorario
E passiamo al compenso: l’amministratore si attiene completamente
al forfait stabilito in sede di nomina, oppure ogni tanto esige qualcosa
in più (ad esempio una percentuale per lavori straordinari, anche
se pattuita con l’assemblea) o addirittura stabilisce da solo un
compenso adeguato per attività non previste senza una specifica
richiesta preliminare all’assemblea, magari inserendo la spesa nel
consuntivo annuale (quindi dopo aver eseguito l’attività
che ha prodotto il compenso) dove per ovvie ragioni viene o ignorato perché
non si legge il consuntivo, o dove si dà per scontata l’approvazione
perchè “ormai l’attività è stata eseguita…
inutile litigare…” ?
Ricordiamoci una cosa ben precisa: è chiaro che l’assemblea
su richiesta dell’amministratore può (secondo le comuni regole
del “sinallagma”)
stabilire compensi più vari e onerosi e una volta presa la delibera
nei termini legali, diventa corretta anche una retribuzione troppo alta,
ma è vero anche che un’assemblea attenta può mettere
in discussione le pretese non valide richieste dall’amministratore
secondo la normale interpretazione del compenso data ad esempio dalla
giurisprudenza.
E se anche ci fosse
stata una delibera valida, al momento della riconferma annuale dell’amministratore,
una discussione sulle sue pretese monetarie può suggerire ai condòmini
la decisione da prendere.
La giurisprudenza è ormai d’accordo nel ritenere che il giusto
modo di stabilire la retribuzione dell’amministratore sia quello
a forfait omnicomprensivo, ossia deve comprendere tutte le assemblee necessarie
(ordinarie e straordinarie che siano) (cfr. Sent.
Cass. N. 3596 12 Marzo 2003), tutta la gestione dei lavori straordinari,
poiché anche se di rilevante entità, rientrano nella amministrazione
ordinaria del caseggiato (cfr. trib. Perugia n. 793 del 15 Novembre 1999
e Trib. Genova n. 1501 del 29 Maggio 2001), il passaggio di consegne al
nuovo amministratore di tutta la documentazione e del rendiconto fino
alla cessazione del mandato in quanto compreso nel compenso annuale (cfr:
G.d.P. Valenza n. 46 del 10 Febbraio 2003).
Quindi, diffidate sempre degli amministratori
che, per ottenere la nomina chiedono un compenso esiguo e magari poi integrano
tale compenso nel corso della gestione con una miriade di richieste che
nel migliore dei casi fanno preventivamente in assemblea, ma che possono
anche inserire nel consuntivo, come già detto, e che di fatto porta
tale compenso a cifre ben più alte di quelle pattuite.
Meglio stabilire
un compenso medio-alto all’inizio, ma non più modificabile
fino a fine gestione annuale.
Quanto detto non deve comunque portare i condomini ad escludere un amministratore che, invece, onestamente include nel preventivo anche una percentuale come compenso per lavori straordinari che comportando comunque una mole di lavoro in più di quella della normale amministrazione merita un supplemento di salario! L'importante è dichiararlo all'inizio, in modo che i condomini possono vagliare varie offerte e sapere subito a che spesa vanno incontro.