MODIFICA DESTINAZIONE APPARTAMENTO PORTIERE
Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 1996, n. 642
In tema di condominio negli edifici, la modifica della destinazione pertinenziale
dei locali adibiti ad alloggio del portiere, anche se di origine contrattuale,
non richiede l'unanimità dei consensi, bensì una deliberazione
dell'assemblea dei condomini adottata con la maggioranza qualificata di cui
al quinto comma dell'art. 1136 c.c. (n.d.r.: 1/2+1 condomini, 2/3 valore edificio).
CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO CONDOMINIALE SENZA CONSENSO ASSEMBLEA
Cass. civile, sez. II, 21 - 10 - 1998, n. 10446
Condominio negli edifici - Amministratore - Poteri - Locazione di appartamento
condominiale - Atto di ordinaria amministrazione - Ratifica dell'Assemblea
a maggioranza semplice - Validità
La conclusione del contratto di locazione di un appartamento condominiale è da
considerarsi atto di amministrazione ordinaria, essendo possibile conseguire
la finalità "del miglior godimento delle cose comuni" anche
attraverso l'accrescimento dell'utilità del bene mediante la sua utilizzazione
indiretta (locazione, affitto); ne consegue che, ove l'amministratore del condominio
abbia locato il bene condominiale anche in assenza di un preventivo mandato
che lo abilitasse a tanto, deve ritenersi valida la ratifica del suddetto contratto
di locazione disposta dall'assemblea dei condomini con deliberazione adottata
a maggioranza semplice.
AZIONE AMMINISTRATORE LITI PASSIVE SENZA AUT. ASSEMBLEA
Cass. civ., sez. II, 8 luglio 1995, n. 7544
La rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio non incontra, dal lato passivo, limite alcuno nelle controversie riguardanti cose o parti comuni, in ordine alle quali l'amministratore può, quindi, anche proporre impugnazioni, compreso il ricorso per cassazione, senza autorizzazione dell'assemblea.
CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE
Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1995, n. 6304
La disposizione dell'art. 2377 u.c. c.c., secondo cui l'annullamento della deliberazione assembleare non può essere pronunciato se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è, perciò, applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici. Pertanto, qualora un condomino abbia dedotto a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso sulla base di una delibera assembleare, l'invalidità di quest'ultima per aver adottato un erroneo criterio di ripartizione delle spese condominiali, la sostituzione di detta delibera con altra che, adottando un nuovo criterio di riparto della spesa elimini ogni contrasto tra le parti, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
MODALITÀ DI NOTIFICA AI CONDOMINI DELL'AVVISO DI CONVOCAZ.
Cassazione Civile Sezione II, 03-02-1999 - n. 875
Poiché l'art. 1136 cod. civ. non prescrive particolari modalità di
notifica ai condomini dell'avviso di convocazione per la regolarità delle
relative assemblee, la comunicazione può essere data con qualsiasi forma
idonea al raggiungimento dello scopo, e può essere provata da univoci
elementi dai quali risulti , anche in via presuntiva, che il condomino ha ,
in concreto, ricevuta la notizia della convocazione (Nella specie, il giudice
del merito - la cui decisione è stata confermata dalla S.C. in base
all'enunciato principio - aveva considerato raggiunta detta prova alla stregua
della dimostrata spedizione della raccomandata contenente l'avviso di convocazione
attraverso il tempestivo inserimento del relativo avviso nella casella intestata
al condomino destinatario, integrata dalla presunzione che lo stesso destinatario
controllasse assiduamente la presenza al suo interno di corrispondenza a lui
diretta).
VALIDITA’ CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1033
La comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e può essere provata anche da univoci elementi dai quali risulti che il condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia. (Nella specie, si è ritenuta sufficiente la prova desumibile da un foglio nel quale risultava apposta la firma dei condomini per "ricevuta convocazione assemblea condominiale del 25-26 febbraio 1988").