La tabella di ripartizione dei consumi acqua
Un discorso a parte merita il calcolo della ripartizione dei consumi
di acqua. La presenza di contatori individuali rende possibile il conteggio
preciso dei consumi di acqua per ogni singolo appartamento, in quanto
non sarebbe ipotizzabile l’addebito in base ai millesimi di proprietà
o al numero di persone che vi abitano. Ma anche con i contatori il calcolo
è alquanto macchinoso perché, almeno fino al 1 luglio 2005,
esiste un minimo contrattuale di consumo concordato con l’ente erogatore
e la tariffa è a scaglioni riferiti sia all’impegno contrattuale
sia ai consumi eccedenti, mentre il canone per il servizio di fognatura
e depurazione viene calcolato sui consumi effettivi. Naturalmente se ci
sono utenti che superano i limiti minimi contrattuali individuali e altri
no, a questi ultimi dovranno essere accreditati quote proporzionali al
risparmio conseguito.
Si comprende quindi come il calcolo delle quote totali a carico di ciascun
utente sia il risultato di calcoli abbastanza complessi e che il controllo
della corretta ripartizione è possibile ai condòmini solo
se i vari passaggi vengono mostrati chiaramente con l’uso di tabelle
a più colonne. Nella colonna di sinistra è possibile scaricare
un esempio di tabella di riparto acqua.
La legge e la giurisprudenza
Desidero qui dare un breve accenno all’argomento legge e giurisprudenza.
Le leggi che regolano le vicende condominiali sono il codice civile dall’art.
1117 all’art. 1139 il quale chiudendo l’argomento condominio
rimanda per quanto non previsto in questi articoli, a quelli sulla comunione
in generale che vanno dall’art. 1100 all’art. 1116. Inoltre
vanno seguiti anche gli art. dal 61 al 72 e gli art. 155 e 156 delle disposizioni
di attuazione del codice civile.
Queste sono le basi, poi volta per volta sono da considerare le leggi
speciali, tipo quella sull’amianto, sulla sicurezza degli impianti,
sulla privacy, ecc.
La giurisprudenza, invece, è costituita dalle sentenza dei giudici
che, applicando la legge ai singoli casi giuridici in oggetto, costituiscono
una interpretazione delle stesse che può essere utile per la loro
comprensione ad uso sia dei profani che dei giudici stessi, questi ultimi
non tenuti a seguirle, ma comunque da queste influenzati nel prendere
a loro volta le stesse decisioni.
Ecco perché le sentenze, soprattutto quelle del massimo organo
giudicante “la Corte di Cassazione”, costituiscono una guida
abbastanza competente nell’affrontare tutte le questioni legali
che si presentano nella vita di tutti i giorni. Nel caso del condominio,
risalendo ormai le leggi da applicare al lontano 1942, addirittura 6 anni
prima dell’entrata in vigore della Costituzione, le innumerevoli
sentenze che si sono nel tempo succedute hanno via via chiarito ogni argomento
possibile, tanto che ormai la corretta interpretazione delle leggi è
molto chiara e dà spazio ancora a pochi dubbi interpretativi.
Per questi motivi ho inserito di tanto in tanto il richiamo alle massime
di alcune sentenze per chiarire meglio gli argomenti oggetto del presente
trattato.
Il regolamento di condominio
Un’altra importantissima fonte del diritto per un condominio, dopo
la legge, è il regolamento di condominio. Esso è obbligatorio
per condomìni con più di dieci condòmini. Se è
stato preparato dal costruttore e viene inserito come parte del contratto
di acquisto dell’unità abitativa esso è un vero e
proprio contratto e non può essere modificato se non in assemblea
e dalla unanimità dei condòmini. Il rispetto del regolamento
è obbligatorio per tutti i condòmini e l’amministratore
è tenuto a farlo rispettare (vedi paragrafo ‘L’amministratore’).
Il regolamento condominiale deve contenere:
a. Il valore millesimale delle singole proprietà (di solito è
una tabella);
b. La disciplina dell’utilizzazione delle aree comuni (cortili,
terrazze,…);
c. La disciplina dell’impianto di riscaldamento, se centralizzato;
d. La disciplina degli ascensori e degli altri servizi comuni;
e. Il criterio di ripartizione delle spese per il caso che esse debbano
essere proporzionate all’uso (scale, ascensore,…);
f. Disciplina delle modalità di convocazione e di funzionamento
dell’assemblea.
Il regolamento può derogare alle norme non imperative del codice
civile, ad esempio può stabilire il numero di deleghe consentite
per ciascun rappresentante dei condòmini (la legge non pone alcun
limite), oppure può estendere i poteri dell’amministratore
(rispetto a quelli stabiliti dall’art. 1130 c.c.), può anche
stabilire che insieme al restauro delle facciate si possano tinteggiare
i telai delle finestre e le persiane, in modo da mantenere un aspetto
estetico omogeneo (cosa non prevista dal codice civile in quanto le suddette
parti sono di proprietà individuale). Il regolamento non può
invece derogare le norme imperative del codice civile quali ad esempio
le maggioranze necessarie per le delibere.