COMPORTAMENTO DELL’AMMINISTRATORE
Assemblea
L’amministratore deve curare che la convocazione delle assemblee
riporti con sufficiente precisione gli argomenti all’o.d.g. in modo
che siano comprensibili a tutti.
L’amministratore preciso e solerte, non aspetta le richieste dei
condòmini fatte con le regole dell’art.
66 delle disposizioni di attuazione del codice civile ma inserisce
nell’o.d.g. della prima assemblea utile tutti gli argomenti che
vengono richiesti anche da un solo condomino e valuta se è necessario
addirittura convocare un’assemblea in brevi termini se l’argomento
proposto riveste carattere d’urgenza. Il ricorso all’art.
66 citato rivela una disattenta gestione del condominio che non va a favore
di una buona valutazione della gestione.
Se l’amministratore è professionale, dopo una breve esposizione
di ciascun punto all’o.d.g., deve lasciare liberi di discutere i
condomini, senza intromettersi troppo e senza dare opinioni non richieste.
E’ chiaro che ciò non significa che non deve intervenire,
ma che deve farlo con la dovuta discrezione senza comunque voler imporre
la propria volontà a tutti i costi.
Come poi ho già detto, una buona usanza è quella di trascrivere
successivamente il verbale a macchina o con il computer in modo che sia
più comprensibile di quello scritto a mano e magari in fretta e
quindi con brutta calligrafia.
Privacy
Ultimamente (ma ci sono ancora argomenti aperti) il garante della privacy
ha stabilito che i condomìni e quindi gli amministratori, non sono
tenuti a seguire particolari norme per garantire la privacy
dei condòmini, salvo la cura diligente di non rendere accessibili
a terzi le informazioni personali che eventualmente siano in suo possesso.
Però un amministratore diligente, comunque, dovrebbe chiedere a
ciascun condomino di riempire un modulo dove potrebbero essere inseriti
i permessi che ognuno vuole dargli, ad esempio per comunicare il proprio
numero di telefono a terzi (potrebbe a volte essere utile per un condòmino
avere il numero di cellulare del proprio vicino di casa, ad esempio per
avvisarlo che la sua porta è aperta, oppure che c’è
una perdita d’acqua, o… ) e allora, se autorizzato, l’amministratore
potrebbe comunicare tali informazioni.
E’ invece prassi comune,
per evitare “fatiche” supplementari, non richiedere a nessuno
tali permessi e quindi negare sempre a tutti tali informazioni. E’
certo più semplice, ma non veramente utile ai condòmini.
Riscossioni
Anche se la gestione è più facile, se tutti i condòmini
pagano direttamente sul conto postale o bancario, un amministratore diligente
cerca di favorire coloro che lo gradiscono, passando, invece, presso i
loro appartamenti (se residenti in condominio) per il pagamento delle
quote condominiali, specialmente per le persone anziane per le quali le
file alla posta non sono consigliabili.
Dato che poi deve comunque versare le cifre sul conto, può richiedere
il pagamento del bollettino di versamento (un euro), ma comunque ha reso
un buon servizio ai condòmini. Inoltre, se qualcuno intende pagare
direttamente sul conto, deve accettare anche altre forme di pagamento,
quali per esempio il bonifico bancario, e non “pretendere”
l’uso del bollettino postale!