L’assemblea
I condòmini, cioè i proprietari degli appartamenti esclusivi
che sono forzatamente comproprietari delle parti comuni dell’edificio,
sono i titolari del diritto sovrano di gestire come meglio credono le
parti comuni e si servono a questo scopo di due strumenti che sono l’assemblea
e l’amministratore.
Il potere deliberativo dei condòmini viene esercitato dall’assemblea,
o meglio dalle assemblee volta per volta convocate in relazione ai punti
messi all’ordine del giorno. In realtà la volontà
dei condòmini poteva ugualmente essere stabilita con un semplice
referendum per ogni questione da decidere, procedendo poi al computo del
risultato con il raggiungimento dell’eventuale quorum e della maggioranza
richiesta.
Allora cosa fa qualificare l’assemblea rispetto ad altri
sistemi (come anche la raccolta di firme…)? La discussione! Ogni
argomento posto all’ordine del giorno deve essere messo in discussione
ed ognuno ha il diritto di esprimere i propri motivi e di cercare di convincere
gli altri della propria tesi. Solo dopo tale discussione si può
procedere alla relativa votazione che se raggiunge la giusta maggioranza
costituisce la delibera assembleare che può, anzi deve, essere
resa esecutiva.
E’ per questo motivo che non è consigliabile
la presenza in assemblea di più di una persona in rappresentanza
di un proprietario, ad esempio marito e moglie, mamma e figlia,…
e questo perché anche se il voto in sede di delibera è unico,
in sede di discussione la presenza di più persone che esprimono
la stessa opinione può notevolmente influenzare gli altri presenti
in modo non corretto rispetto a chi interviene invece da solo.
Naturalmente
l’assemblea non può deliberare su argomenti che riguardano
i diritti dei singoli condòmini, ed anche sulle parti comuni talvolta
non può deliberare. Ad esempio non può decidere che un condomino
è esonerato dal pagare una quota, oppure che l’amministratore
dura in carica più di un anno, non può stabilire di decidere
con maggioranze diverse da quelle previste dalla legge, ecc….
Possiamo
quindi riassumere dicendo che l’assemblea è la riunione dei
condòmini ed assume le proprie decisioni con il metodo collegiale
e con il principio della maggioranza.
Le attribuzioni dell’assemblea sono:
a. nomina, conferma, revoca, retribuzione dell’amministratore e
decisione sui ricorsi (artt. 1129, 1135 comma 1, 1133 c.c.);
b. approvazione del preventivo e del rendiconto annuali e dell’impiego
del residuo attivo (art. 1135 C. 1 n. 3 c.c.);
c. attribuzione di maggiori poteri all’amministratore (art. 1131
c.c.);
d. approvazione delle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135,
C. 1 n. 4 c.c.)