INTRODUZIONE
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ADRIANO COMUZIO
Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio, 2007

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L’assemblea

I condòmini, cioè i proprietari degli appartamenti esclusivi che sono forzatamente comproprietari delle parti comuni dell’edificio, sono i titolari del diritto sovrano di gestire come meglio credono le parti comuni e si servono a questo scopo di due strumenti che sono l’assemblea e l’amministratore.

Il potere deliberativo dei condòmini viene esercitato dall’assemblea, o meglio dalle assemblee volta per volta convocate in relazione ai punti messi all’ordine del giorno. In realtà la volontà dei condòmini poteva ugualmente essere stabilita con un semplice referendum per ogni questione da decidere, procedendo poi al computo del risultato con il raggiungimento dell’eventuale quorum e della maggioranza richiesta.

Allora cosa fa qualificare l’assemblea rispetto ad altri sistemi (come anche la raccolta di firme…)? La discussione! Ogni argomento posto all’ordine del giorno deve essere messo in discussione ed ognuno ha il diritto di esprimere i propri motivi e di cercare di convincere gli altri della propria tesi. Solo dopo tale discussione si può procedere alla relativa votazione che se raggiunge la giusta maggioranza costituisce la delibera assembleare che può, anzi deve, essere resa esecutiva.

E’ per questo motivo che non è consigliabile la presenza in assemblea di più di una persona in rappresentanza di un proprietario, ad esempio marito e moglie, mamma e figlia,… e questo perché anche se il voto in sede di delibera è unico, in sede di discussione la presenza di più persone che esprimono la stessa opinione può notevolmente influenzare gli altri presenti in modo non corretto rispetto a chi interviene invece da solo.

Naturalmente l’assemblea non può deliberare su argomenti che riguardano i diritti dei singoli condòmini, ed anche sulle parti comuni talvolta non può deliberare. Ad esempio non può decidere che un condomino è esonerato dal pagare una quota, oppure che l’amministratore dura in carica più di un anno, non può stabilire di decidere con maggioranze diverse da quelle previste dalla legge, ecc….

Possiamo quindi riassumere dicendo che l’assemblea è la riunione dei condòmini ed assume le proprie decisioni con il metodo collegiale e con il principio della maggioranza.

Le attribuzioni dell’assemblea sono:

a. nomina, conferma, revoca, retribuzione dell’amministratore e decisione sui ricorsi (artt. 1129, 1135 comma 1, 1133 c.c.);

b. approvazione del preventivo e del rendiconto annuali e dell’impiego del residuo attivo (art. 1135 C. 1 n. 3 c.c.);

c. attribuzione di maggiori poteri all’amministratore (art. 1131 c.c.);

d. approvazione delle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, C. 1 n. 4 c.c.)

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