CONDOMINO DISSENZIENTE. DIRITTO DI MANIFESTARE LA PROPRIA VOLONTÀ
Cassazione 05/12/ 2001 n° 15360
Sentenza 05 Dicembre 2001 n° 15360 In materia di condominio, in difetto di una specifica disposizione normativa che inibisca la partecipazione del condomino dichiaratosi dissenziente rispetto all'instaurazione di una lite giudiziaria, alle successive deliberazioni assembleari concernenti il prosieguo della controversia, non può essere legittimamente disconosciuto al suddetto condomino il diritto di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere, quindi, al pari degli altri e continuando a sostenere la propria originaria avversa opinione, alla formazione della volontà comune sullo specifico argomento dell'abbandono della lite; né può dedursi al riguardo - pur nella riconosciuta estensibilità al condominio del disposto dell'art. 2372 cod. civ. di portata generale in materia societaria - un'astratta ipotesi di conflitto di interessi, in quanto questo va dedotto in concreto e può essere riconosciuto soltanto ove risulti dimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza assembleare, ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio.
CONTROLLO DEI CONDOMINI SULL'AMMINISTRATORE
Cass. civ. sez. II, 29 novembre 2001, n. 15159
In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti.
RATIFICA DELL'OPERATO DELL' AMMINISTRATORE IN SEDE DI BILANCIO
Tribunale di Napoli, sez. XI,13 Gennaio 2003,n. 903
Allorquando l'assemblea ratifica, in sede di bilancio consuntivo, una spesa effettuata dall'amministratore, anche se di entità maggiore di quella che era stata preventivata, essa ha, in tal modo, pienamente legittimato, con efficacia ex tunc, l'operato dell'amministratore stesso.
RENDICONTO CONDOMINIALE: REQUISITI DI REDAZIONE
Tribunale di Napoli, sez. X, 29/11/2003, n° 12014
Nella redazione del rendiconto di gestione condominiale non è obbligatoria la previsione di una situazione patrimoniale, in quanto il rendiconto condominiale non deve essere redatto con forme rigorose analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, dovendo esso rispondere unicamente ai requisiti di chiarezza ed intellegibilità, affinchè i condomini, dalla lettura dello stesso, possano rendersi conto delle voci di entrata e di uscita e della ripartizione in quote.
LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE
Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 1997, n. 12204
La legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.), mentre dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione anche di carattere reale concernente le parti comuni dell'edificio. In tale contesto l'amministratore ha la facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius (fattispecie concernente l'impugnazione di delibera assembleare avente ad oggetto la ricostruzione di un edificio ai sensi della L. n. 219 del 1981).
TESTIMONIANZA DEI CONDOMINI
Cass. civ., sez. II, 16 luglio 1997, n. 6483
La controversia promossa dall'amministratore di condominio, al quale spetta, come mandatario dei condomini, la rappresentanza degli stessi, per la riscossione dei contributi dovuti da ciascun condomino per l'utilizzazione delle cose o dei servizi comuni, configura una lite fra condomini, nella quale questi, in quanto parti, sono incapaci di testimoniare.