Le delibere assembleari
La legge stabilisce (vedi art.
1136 del codice civile) che il potere di voto in assemblea non è
dato alle singole unità abitative ma ai singoli condòmini
che non hanno più voti possedendo più appartamenti. La differenza
per chi possiede quote più grandi sta che per il raggiungimento
della validità della delibera occorre che i voti della maggioranza
assembleare rappresentino una certa quota (1/3, 1/2, 2/3) del valore del
fabbricato ed è quindi chiaro che se un condomino ha una quota
millesimale più alta è più facile per lui e per chi
ha votato come lui raggiungere tale quorum.
Un esempio chiarirà meglio questo aspetto. Supponiamo che si debba
approvare un consuntivo annuale. La maggioranza richiesta è (in
seconda convocazione) un terzo dei condòmini, che rappresenti almeno
un terzo del valore del fabbricato. Se i condòmini sono ad es.
29, un terzo è rappresentato da 10 condòmini e un terzo
del valore del fabbricato è 334 millesimi. Se a favore del consuntivo
sono 11 condòmini e contro 10, ma la somma dei millesimi degli
11 condòmini non arriva a 334 millesimi, il consuntivo non viene
approvato.
Ma esiste anche quest’altra possibilità: se
a favore del consuntivo sono 12 condomini per un totale di 375 millesimi,
non è detto che il consuntivo sia automaticamente approvato:
se i condomini contro sono per esempio 10, ma i loro millesimi sono 395,
in tal caso l’approvazione non c’è.
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L’amministratore
Dato
che l’assemblea è, come abbiamo visto, il mezzo attraverso
il quale i condòmini esprimono la loro volontà, il rapporto
con l’amministratore non è tra
lui e l’assemblea, ma tra lui e i singoli condòmini.
L’amministratore è quindi il secondo strumento di cui si
servono i condòmini per gestire le parti comuni. Più precisamente
è il mezzo usato per rendere esecutive le delibere assembleari
o quanto meno per curarne la realizzazione.
L’amministratore ha perciò il mandato di rappresentanza
collettivo di tutti i condòmini ma non può da questi essere
revocato singolarmente, ma sempre solo con il solito mezzo dell’assemblea.
Può quindi agevolmente agire anche in giudizio contro i singoli
condòmini che non rispettino le delibere assembleari.
Le attribuzioni dell’amministratore sono
in parte vincolate ed in parte autonome. Sono vincolate:
a. l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e la cura
dell’osservanza del regolamento di condominio (art. 1130 n. 1 c.c.);
b. la riscossione dei contributi, l’erogazione delle spese per la
manutenzione ordinaria e per l’esercizio dei servizi comuni (art.
1130 n. 3 c.c.);
c. la presentazione del rendiconto annuale (art. 1130 comma 2).
d. la disciplina dell’uso delle cose comuni in modo
che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condòmini
(art. 1130 n. 2 c.c.);
e. il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti le parti
comuni (art. 1130 n. 4 c.c.).