R.D. 16-03-1942, n. 262
LIBRO III Della proprietà - TITOLO VII Della comunione
CAPO I - Della comunione in generale
Art. 1100 - Norme regolatrici.
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano
le norme seguenti.
Art. 1101 - Quote dei partecipanti.
1. Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali [1118].
2. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi [1103, 1105] quanto
nei pesi [1104] della comunione, è in proporzione delle rispettive
quote.
Art. 1102 - Uso della cosa comune.
1. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto [1108]. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore
godimento della cosa.
2. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa
comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a
mutare il titolo del suo possesso [714, 1164].
Art. 1103 - Disposizioni della quota.
1. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad
altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota [1059, 1101,
2825].
2. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI [2808].
Art. 1104 - Obblighi dei partecipanti.
1. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate
dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà
di liberarsene con la rinunzia al suo diritto [882 ss., 1070, 1118, 1128
; disp. att. 63].
2. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato
la spesa.
3. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido [1292], con
il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Art. 1105 – Amministrazione.
1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune [1106].
2. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza
dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie
per la minoranza dissenziente [1137]. 3. Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano
stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
4. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio
e può anche nominare un amministratore [872].
Art. 1106 - Regolamento della comunione e nomina di amministratore.
1. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente,
può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione
e per il miglior godimento della cosa comune [1138].
2. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno
o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri
e gli obblighi dell'amministratore [1129].
Art. 1107 - Impugnazione del regolamento.
1. Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta
giorni dalla deliberazione che lo ha approvato [1138, 2964]. Per gli assenti
il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza
sulle opposizioni proposte [1109].
2. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento
sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi
causa dai singoli partecipanti.
Art. 1108 - Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
1. Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune [1109], si possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a
renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse
non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino
una spesa eccessivamente gravosa [1120].
2. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse
di alcuno dei partecipanti.
3. E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione
o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni
di durata superiore a nove anni [1350 n. 8, 1572].
4. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata
dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle
somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.