Il condominio
E’ l’insieme delle parti di un medesimo immobile comuni a più
persone che nello stesso fabbricato hanno una proprietà esclusiva.
Sono comuni ad esempio, l’androne, le scale, il tetto, le fondamenta,
gli impianti interni, ecc…
La quota di proprietà delle parti comuni può variare per
i proprietari in base a vari parametri, tra cui la grandezza della proprietà
esclusiva (l’appartamento), la sua posizione, l’uso o meno
della parte comune. Ad esempio l’ascensore e le scale non sono di
pertinenza degli appartamenti siti al piano terra in quanto non li devono
adoperare per accedere alla loro proprietà. La ripartizione delle
spese, dunque, non sempre è proporzionale al valore della proprietà esclusiva
(vedi 2° e 3° comma art.
1123 c.c.).
I condòmini
Sono quelle persone (fisiche
o giuridiche) che sono proprietarie delle singole unità abitative
o di porzioni di piano o di più unità abitative nello stesso
condominio. Esse sono obbligate a comunicare all’amministratore la
loro qualità di condòmini
non appena questa si verifichi (ad esempio al momento dell’acquisto
di un appartamento nello stabile) e il loro indirizzo di residenza o comunque
di reperibilità per essere raggiunti dalle comunicazioni eventuali,
dalle convocazioni e verbali di assemblea, ecc.
Se i proprietari di una singola unità abitativa sono più di
uno è necessario comunicare all’amministratore tutti i nominativi
ricordando, però, che uno solo dei proprietari a loro stessa scelta
può partecipare all’assemblea.
Gli inquilini
Gli
inquilini sono coloro che prendono in affitto delle unità abitative
in un condominio e sono detti anche “conduttori” o “locatari”.
In tal caso nei loro confronti i proprietari si dicono “locatori”.
Gli inquilini devono farsi carico delle spese relative al riscaldamento
e condizionamento (se centralizzati), al servizio di pulizia, al funzionamento
e ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua
nonché dell’energia elettrica, allo spurgo dei pozzi neri
e delle latrine nonché alla fornitura degli altri servizi comuni
se non altrimenti specificato sul contratto di locazione (art.
9 L. 27/7/1978 n. 392).
Gli inquilini che partecipano alle spese, hanno diritto di voto per tutte
le questioni inerenti il riscaldamento e condizionamento (se centralizzati)
ed i relativi orari di funzionamento. Possono partecipare alle altre assemblee,
ma senza diritto di voto. (art. 10 L. 27/7/1978
n. 392). L’amministratore nel preventivo o nel consuntivo del
condominio, deve suddividere le spese per ogni singolo interno tra conduttore
e locatore, anche se nei confronti del condominio il locatore (cioè
il proprietario o condomino) è responsabile di tutti i pagamenti
relativi a tale unità abitativa.