INTRODUZIONE
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ADRIANO COMUZIO
Ultimo aggiornamento: 25 Agosto, 2010

Sentenze parte VI

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MAGGIORANZE DIVERSE NELLA STESSA ASSEMBLEA

Cass. civ., sez. II, 28 marzo 1995, n. 3680

La validità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale, sotto il profilo della maggioranza necessaria alla loro approvazione, deve essere valutata con riguardo al loro specifico oggetto, essendo del tutto irrilevante che, nella stessa adunanza in cui esse sono state prese, sia venuto in discussione anche un argomento che richieda una maggioranza più elevata (quale, nell'ipotesi, la nomina dell'amministratore); con la conseguenza che uno o più capi della delibera, adottata in una medesima riunione, possono essere validi, in quanto richiedenti maggioranze inferiori, ed uno o più capi possono essere invalidi giacché richiedenti maggioranze superiori a quelle raggiunte.

VALIDITA’ RIPARTIZIONE DECISA DOPO I LAVORI

Cass. civ., sez. II, 24 febbraio 1995, n. 2133

L'assemblea del condominio in un edificio, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben può riconoscere a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori, ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini.

RIPARTIZIONE SPESE PER CALDAIA CONDOMINIALE

Cass. 27 gennaio 2004 n. 1420.

La ripartizione delle spese per la sostitizione della caldaia condominiale va eseguita per millesimi di proprietà e non per millesimi di riscaldamento.

RISARCIMENTO DEL DANNO.

Corte Cass., Sez. 3, Sent. n. 5511 dell'8.4.2003

In tema di risarcimento del danno, il primo comma dell'art. 1227 cod. civ. attiene all'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, mentre il secondo comma ha riguardo a situazione in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell'evento ma abbia omesso, dopo la relativa verificazione, di fare uso della normale diligenza per circoscriverne l'incidenza; l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della suindicata disciplina integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua.

PROPRIETÀ

Corte Cass., Sez. U, Sent. n. 11489 dell'1.8.2002

In tema di distanze legali, perchè possa escludersi l'applicabilità della disciplina dettata in tema di distanze tra edifici dall'art. 41-quinquies, primo comma, lettera c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è necessario che lo strumento edilizio locale provveda direttamente sulle distanze.

CONDOMINIO: NON RIMBORSABILI LE SPESE PER IL GODIMENTO DELLA COSA COMUNE.

Corte Cass., sez. II civile, sentenza n° 11747 del 1.08.2003

Soltanto le spese per conservazione, e nel caso di trascuranza degli altri comproprietari, da accertarsi in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli e tutti gli altri hanno oggettivo interesse, e soltanto delle spese per la conservazione il condomino, che le ha anticipate, può chiederne il rimborso.
Relativamente alle spese per il godimento, le quali invece debbono essere sostenute solamente da chi concretamente gode della cosa comune, il rimborso non è previsto, in quanto il singolo condomino le ha anticipate per un godimento soggettivo, che è suo personale che non può riguardare anche gli altri partecipanti alla comunione.

SI ALLA TUTELA POSSESSORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI.

Cassazione , sez. II civile, sentenza 03.11.2000 n° 17868

La violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo contro la quale è data l'azione di manutenzione e anche quando tale violazione non ne comprime «di fatto» l'esercizio del possesso importa automaticamente una modificazione o restrizione delle relative facoltà.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 3 novembre 2004, precisando con riferimento al caso di specie che il condominio è compossessore, unitamente agli altri condomini delle parti comuni dell'edificio condominiale e che, pertanto, è legittimato a chiedere la tutela possessoria contro gli attentati all'esercizio di tale possesso.

 

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