Art. 1109 - Impugnazione delle deliberazioni.
1. Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria [1107] le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è gravemente
pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo
1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo
comma dell'articolo 1108 [1137].
2. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione [2964 ss. ]. Per gli assenti il termine decorre
dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza
del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione
del provvedimento deliberato [1137 c. 2].
Art. 1110 - Rimborso di spese.
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore,
ha sostenute spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha
diritto al rimborso [1104, 1134].
Art. 1111 - Scioglimento della comunione.
1. Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della
comunione [1112, 1506]; l'autorità giudiziaria può stabilire
una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato
scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri [717].
2. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido
e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato
stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
3. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare
lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [713 c. 3].
Art. 1112 - Cose non soggette a divisione.
Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta
di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate
[1119].
Art. 1113 - Intervento nella divisione e opposizione.
1. I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella
divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita,
a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione
stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria [2901
ss.] o dell'azione surrogatoria [2900].
2. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto
indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione
dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della
trascrizione della relativa domanda [2646, 2685]. 3. Devono essere chiamati
a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti,
i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in
virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione
dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale
[2825, 2646].
4. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione
può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto
le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima,
ovvero da collazione [737 ss.].
Art. 1114 - Divisione in natura.
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa
in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti [718 ss.].
Art. 1115 - Obbligazioni solidali dei partecipanti.
1. Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni
in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro
l'anno dalla domanda di divisione. 2. La somma per estinguere le obbligazioni
si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo
in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo
diverso accordo tra i condividenti. 3. Il partecipante che ha pagato il debito
in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore
quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti [1299].
Art. 1116 - Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria.
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità [713
ss.], in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.