Art. 1131 – Rappresentanza.
1. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio [1138] o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in
giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
2. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le
parti comuni dell'edificio [1117]; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa
che si riferiscono allo stesso oggetto [disp. att. 65].
3. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio
notizia all'assemblea dei condomini.
4. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato
[1129 ; disp. att. 64 ] ed è tenuto al risarcimento dei danni [1138 c.
4].
Art. 1132 - Dissenso dei condomini rispetto alle liti.
1. Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite
o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in
ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve
essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione.
2. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia
dovuto pagare alla parte vittoriosa.
3. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle
spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente
[1138 c. 4].
Art. 1133 - Provvedimenti presi dall'amministratore.
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri [1130
ss. ] sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso
ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria
nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.
Art. 1134 - Spese fatte dal condomino.
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore
o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa
urgente [1110 ].
Art. 1135 - Attribuzioni dell'assemblea dei condomini.
1. Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea
dei condomini provvede [disp. att. 66]:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione [1129];
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno
e alla relativa ripartizione tra i condomini [1123];
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego
del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un
fondo speciale.
2. L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella
prima assemblea.
Art. 1136 - Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni.
1. L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi
dei partecipanti al condominio [disp. att. 67 ].
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
3. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima
e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida
se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio
e almeno un terzo del valore dell'edificio.
4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore
o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono
la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono
essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
5. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo
comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi
del valore dell'edificio.
6. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini
sono stati invitati alla riunione.
7. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi
in un registro tenuto dall'amministratore [1138 c. 4].
Art. 1137 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.
1. Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti
sono obbligatorie per tutti i condomini [1105 ].
2. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio
[1138 ] ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria,
ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione
sia ordinata dall'autorità stessa [1109 c. 1].
3. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza [2964 ss. ], entro
trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti
e dalla data di comunicazione per gli assenti [1109 c. 2, 1138 c. 4].