R.D. 16-03-1942, n. 262
LIBRO III Della proprietà - TITOLO VII Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici.
Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio [1118 ; disp. att. 61], se il contrario non
risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti
e i lastrici solari [1126], le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi
in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua,
per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al
punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini.
Art. 1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.
1. Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato
al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non
dispone altrimenti.
2. Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione [1104, 1121,
1138 c. 4].
Art. 1119 – Indivisibilità.
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa
a ciascun condomino [1138 c. 4 ; disp. att. 61].
Art. 1120 – Innovazioni.
1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso
più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni [1108 c. 1, 1121,
1123].
2. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o
alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino [1138 c. 4].
Art. 1121 - Innovazioni gravose o voluttuarie.
1. Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio,
e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata,
i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi
contributo nella spesa.
2. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
3. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa
possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera [1108 c.
1].
Art. 1122 - Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune.
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non
può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 - Ripartizione delle spese.
1. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune
e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini
in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione [1104, 1118 c. 2 ].
2. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa,
le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
3. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere
o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative
alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità [1124
ss. ; disp. att. 63, 68].
Art. 1124 - Manutenzione e ricostruzione delle scale.
1. Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani
a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in
misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo [disp. att. 68
ss.].
2. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita
in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti,
le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.