Art. 68
1. Per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del
codice, il regolamento di condominio [1138 ] deve precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante
in proprietà esclusiva
ai singoli condomini. 2. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati
a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio. 3. Nell'accertamento dei valori
medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato
di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei
seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2)
quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza
della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, è notevolmente
alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di
piano.
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a
titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta
al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal quarto comma dell'articolo 1129 e dal terzo
comma dell'articolo 1138 del codice è tenuto presso l'associazione
professionale [1] dei proprietari di fabbricati.
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti
articoli 63, 66, 67 e 69. R.D. 30-03-1942, n. 318 CAPO I Disposizioni di attuazione
SEZIONE IV Disposizioni relative al libro IV Art. 73 1. Gli atti di offerta reale
e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209, primo comma, 1212 e 1214 del
codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario. 2. Le offerte
per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216, primo comma,
sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 155
1. Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la
trascrizione di essi [1138 ] si applicano anche ai regolamenti formati prima
del 28 ottobre 1941. 2. Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti
di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'articolo
1138 del codice e nell'articolo 72 di queste disposizioni.
Art. 156
1. I condomini costituiti in forma di società cooperativa
possono conservare tale forma di amministrazione. 2. Ai rapporti di condominio
negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo
dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni
delle leggi speciali.