Art. 18
1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno
cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione,
specificando il luogo e l’ora della riunione. La incompleta o mancata convocazione
dei condomini determina l’annullabilità della delibera assembleare
impugnabile, nei termini di decadenza di cui all’articolo 1137 del codice
civile, solo dai condomini, assenti o dissenzienti, titolari del diretto interesse
alla completezza della convocazione in quanto da questa pretermessi.
L’assemblea chiamata in seconda convocazione non può tenersi nel
medesimo giorno solare della prima.
L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive
in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando
i condomini con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date di
eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi, senza la
necessità di ulteriori convocazioni».
Art. 19
1. L’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile
e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:
«Ogni proprietario di ogni unità immobiliare può intervenire
all’assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa
a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea,
che è designato dai condomini interessati; in mancanza provvede per sorteggio
il presidente.
Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, i condomini di ciascun edificio
e i proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio, ovvero
i condominii formati da più edifici o da condominii di unità immobiliari
designano con la maggioranza dell’articolo 1136, comma quinto, il loro
rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente. Il rappresentante
può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle
parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare
il valore proporzionale delle singole proprietà e ad esprimerlo con apposita
tabella ad esso allegata, nonché di concorrere all’approvazione
delle delibere di cui all’articolo 1117-quater e eseguire le relative trascrizioni.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.
All’amministratore non possono essere conferiti poteri di rappresentanza
diversi da quelli stabiliti dalla legge né deleghe per la partecipazione
all’assemblea. Il condomino che sia amministratore non ha diritto di voto
nelle materie che riguardano la sua attività.
L’usufruttuario, ovvero, salvo espresso patto contrario, il conduttore,
di un piano o porzione di piano esercita il diritto di voto nelle delibere che
attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose
e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del
condominio a concorrere nelle spese relative.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione
straordinaria delle parti comuni dell’edificio ed in quelle dell’articolo
1117-quater il diritto di voto spetta invece al proprietario».
Art. 20
1. 1. All’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
«3) quando risultino alterati in conseguenza di trasformazioni o modificazioni
oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal
caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio».
Art. 21
1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «nonché per le procedure relative all’accertamento
da parte dell’amministratore della titolarità dell’immobile
ai fini del corretto inserimento e mantenimento nel registro di anagrafe condominiale
di cui all’articolo 1130, primo comma, numero 6 del codice civile».
Art. 22
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: “con
le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma del codice
civile“ sono sostituite dalle seguenti: “con la maggioranza prevista
dal secondo comma dell’articolo 1136 del codice civile“».
Art. 23
1. All’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: “l’assemblea
di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile“ sono sostituite dalle seguenti: “l’assemblea di condominio
delibera con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136
del codice civile“».
Art. 24
1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 20 marzo 2001,
n. 66, al comma 13, la parola: “terzo“ è sostituita dalla
seguente: “secondo“».