Art. 3
1. L’articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1118. - (Diritti dei partecipanti sulle cose comuni). – Il
diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore
delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.
Il valore proporzionale di ogni unità immobiliare non può essere
modificato che per mezzo di atti o in forza di sentenze che devono essere resi
pubblici col mezzo della trascrizione.
Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o
modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva,
sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione,
né esserne liberato dagli altri condomini».
Art. 4
1. All’articolo 1120 del codice civile, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
«Art. 1120. - (Innovazioni). – Salvo che la legge disponga diversamente,
i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo
1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso
più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Ove le opere e gli
interventi siano connessi alla sicurezza ed alla salubrità degli edifici
e degli impianti sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza prevista
dal comma secondo dell’articolo 1136.
Art. 5
1. L’articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1122. - (Opere su parti di proprietà o uso esclusivo).
– Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà
ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà
o l’uso esclusivo ai sensi dell’articolo 1117, non può
eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare
la destinazione d’uso indicata nel titolo qualora ciò rechi
danno alle parti comuni o alle altrui proprietà immobiliari,
o ne diminuisca comunque il godimento o il valore.
Se le modifiche comportano l’esecuzione di opere, deve essere data
comunicazione delle stesse all’amministratore».
Art. 6
1. Dopo l’articolo 1122 è inserito il seguente:
«Art. 1122-bis. - (Interventi di interesse collettivo). –
Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo
degli edifici condominiali non possono essere fatti o mantenuti impianti
od opere se non nelle condizioni di sicurezza prescritte dalla legge.
La mancanza delle condizioni di sicurezza si considera situazione di
pericolo immanente rispetto all’integrità delle parti comuni
e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto
all’integrità
fisica delle persone che stabilmente occupano o abitualmente accedono
al condominio, anche ai fini della tutela giurisdizionale.
Il detentore a qualunque titolo di unità immobiliari di proprietà
o di uso esclusivo deve consentire l’accesso, previo interpello
dell’amministratore, a un tecnico qualificato nominato d’accordo
con l’amministratore stesso ovvero, in mancanza, nominato dall’assemblea
se ne fanno richiesta due condomini, al fine di accertare che gli
impianti e le opere sono stati realizzati o sono mantenuti in condizioni
di sicurezza per la sanità e l’incolumità pubblica.
L'interpellato, può, d’accordo con il tecnico nominato,
stabilire le modalità dell’accesso. In mancanza, non può impedirlo,
ma è esonerato dalla spesa se non risulta la situazione di pericolo
di cui al primo comma e in ogni caso gli è dovuta un’indennità
se l’accesso cagiona danno.
La documentazione amministrativa relativa all’osservanza delle
normative di sicurezza in una o più unità immobiliari
di proprietà
esclusiva o comune non è di ostacolo all’ispezione ai fini
dei precedenti commi.
Se dall’ispezione risulta la situazione di pericolo di cui al primo
comma, il condomino deve comunicare all’amministratore le modalità
e il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori di messa in sicurezza
degli impianti e delle opere, nonché le modalità e il
tempo dell’accesso per ogni opportuna verifica. In mancanza,
l’amministratore
predispone senza ritardo, con la collaborazione del tecnico qualificato,
il piano di intervento con l’indicazione dettagliata dei lavori
da eseguire e lo comunica ai condomini. L’inerzia del condomino
interessato o del detentore a qualunque titolo importa approvazione
del piano e delle modalità per la sua esecuzione.
Se l’amministratore manca o rimane inerte per dieci giorni dopo
che anche un solo condomino lo abbia diffidato ad agire, l’iniziativa
per l’ispezione e per le attività successive può essere
assunta anche da uno solo degli interessati di cui al primo comma.
L’inerzia dell’amministratore è considerata grave
irregolarità
ai fini della revoca dell’incarico.
Nei confronti di coloro che non permettono l’ispezione, o che contestano
il piano di intervento, ovvero che ostacolano o contestano l’esecuzione
di esso, può essere proposta denuncia di danno temuto ai sensi
dell’articolo 1172, previa, se ritenuta opportuna, istanza di
accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 696
del codice di procedura civile.
La documentazione amministrativa formata dopo l’esecuzione del
piano d’intervento deve essere integrata con una relazione in
cui sono elencati dettagliatamente i lavori eseguiti e i materiali impiegati.
Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio.
Tutti i soggetti indicati nel primo comma hanno diritto ad avere copia
della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari».