Art. 9
1. L’articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1130. - (Attribuzioni dell’amministratore). – L’amministratore,
oltre agli obblighi ed ai compiti di cui alla disposizione precedente, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini, incluse quella
di cui all’articolo 1117-quater, e curare l’osservanza del regolamento
di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse
comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei
servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
5) eseguire tutti gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale formato dai nominativi
dei singoli proprietari e dai dati catastali di ogni unità immobiliare
nonché da annotazioni circa eventuali limitazioni o ampliamenti inerenti
l’esercizio del diritto di proprietà e dagli atti concernenti l’attuazione
delle normative di sicurezza. Tali comunicazioni devono essere fornite in forma
scritta dai singoli condomini all’amministratore entro quindici giorni
dalla variazione dei dati. L’amministratore, in caso di inerzia, incompletezza
o mancanza delle relative comunicazioni da parte dei condomini, deve richiedere
a questi ultimi, con lettera raccomandata, tutte le informazioni necessarie alla
tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o non
esaustiva risposta, l’amministratore può citare in giudizio il condomino
inadempiente innanzi al giudice di pace competente ai sensi dell’articolo
7 del codice di procedura civile al fine di far accertare e disporre giudizialmente
l’acquisizione di ogni elemento idoneo alla verifica della titolarità del
bene. Il giudice di pace, qualora voglia avvalersi per l’accesso presso
gli uffici competenti della consulenza di un tecnico, deve porre l’anticipazione
delle spese a carico esclusivo del condomino inadempiente;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di
nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità.
Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la
tutela degli assenti, devono essere annotati: le eventuali mancate costituzioni
delle assemblee, i contenuti delle discussioni e delle delibere formate nelle
assemblee, nonché le dichiarazioni espresse dai singoli condomini che
ne facciano richiesta. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore
devono essere annotate, in successione tra loro, le date della nomina e della
revoca di ogni amministratore succedutosi nel condominio, nonché la descrizione
del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità devono
essere annotati in ordine cronologico i singoli movimenti; esso contiene una
sola colonna per le entrate, dove annotare le quote di spese riscosse e tante
colonne di spesa, ciascuna per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi
anche in via informatica;
8) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-quater
.
Il rendiconto condominiale è redatto secondo i criteri di cassa e di competenza
ed in ogni caso nella forma atta a consentire una chiara verifica delle voci
di spesa e di entrata e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei
fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale deve essere accompagnato
da una relazione esplicativa di tutta la gestione con l’indicazione anche
dei principali problemi risolti e da risolvere nell’interesse del condominio.
Ogni condomino e conduttore di unità immobiliare, in relazione ai rispettivi
diritti, può prendere visione dei documenti giustificativi. Le scritture
e i documenti giustificativi devono essere conservati per cinque anni dalla data
dell’ultima registrazione.
Per edifici di oltre nove unità immobiliari l’assemblea può nominare,
unitamente all’amministratore, un consiglio di condominio che è composto
da non meno di tre condomini. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo
e su delega dell’assemblea, quando per qualsiasi causa manchi il legale
rappresentante del condominio, può assumere in via provvisoria le funzioni
dell’amministratore, anche nel caso di dimissioni di questo o scadenza
dell’incarico senza che l’assemblea abbia provveduto alla nuova nomina».
Art.
10
1. All’articolo 1131 sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “L’amministratore
rappresenta il condominio nell’attuazione delle deliberazioni di
cui all’art. 1117-quater ed è legittimato ad eseguire
gli atti ad esse relativi. Ogni limite o condizione si considera non
apposto“;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“L’amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione
dell’assemblea, è legittimato a consentire la cancellazione
delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela
di ragioni di credito del condominio“».
Art. 11
1. L’articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1137. - (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea).
– Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio
ogni condomino dissenziente può adire l’autorità giudiziaria
con atto di citazione; l’impugnazione non sospende l’esecuzione
della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità
stessa.
L’atto di citazione deve essere notificato, sotto pena di decadenza,
entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per
i partecipanti e dalla data di comunicazione per gli assenti.