Art. 7
1. All’articolo 1124 del codice civile, il primo comma è sostituito
dal seguente:
«Art. 1124. - (Manutenzione e ricostruzione delle scale). – Le scale
sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono
e dei locali che costituiscono corpo di fabbrica autonomo rispetto all’edificio
principale».
Art. 8
1. L’articolo 1129 è sostituito dal seguente:
«Art. 1129. - (Nomina e revoca dell’amministratore). –
Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina
amministratore uno di essi o un terzo. Se l’assemblea non provvede,
l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini,
nomina amministratore uno di essi o altro condomino da essi indicato;
in caso di mancata designazione o di mancata accettazione, nomina
un terzo.
Al momento dell’accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo
dell’incarico, l’amministratore deve dichiarare i propri
dati anagrafici, di avere il godimento dei diritti civili, l’eventuale
appartenenza ad associazioni di categoria, gli altri condominii amministrati
il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo
1130 nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato può
prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa,
copia dell’originale dall’amministratore che ne attesta
la conformità.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, aperto al
pubblico, deve essere affissa l’indicazione delle generalità
e dei recapiti, anche telefonici dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune, aperto al pubblico, deve essere affissa l’indicazione
delle generalità e dei recapiti, anche telefonici della persona
che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
Il condominio, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto
comma, può deliberare che l’amministratore nominato, prima
dell’accettazione, presti idonea garanzia per le responsabilità
e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico, anche
mediante prestazione di fideiussione. Sono privi di effetto, in mancanza
della relativa prestazione, la nomina o il rinnovo del suo incarico.
L’amministratore è obbligato a collocare le somme ricevute
a qualunque titolo dai condomini in specifico conto separato, con modalità
idonee a consentirne l’accesso a fini informativi da parte di ciascun
condomino.
Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l’assemblea
che delibera l’approvazione del bilancio preventivo, dispone altresì
le modalità e i limiti con i quali l’amministratore può
prelevare somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello
dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con
l’amministratore. Analogamente l’Assemblea provvede nel
caso in cui siano da essa stabilite spese straordinarie. Le somme
versate non sono soggette a revocatoria fallimentare e a revocatoria
ordinaria. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori
particolari dell’amministratore
ed ai creditori di ciascun condomino.
Il compenso dell’amministratore comprende le operazioni necessarie
alla successione nel suo incarico. Nell’ipotesi di revoca prima
della scadenza, è dovuto all’amministratore un compenso
determinato dall’assemblea in funzione del tempo necessario,
non superiore a venti giorni, per le operazioni di presentazione del
rendiconto e di successione dall’incarico, fermo restando l’obbligo
della consegna immediata della cassa, del libro verbale e di ogni
altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote
nonché a quelle da svolgere con urgenza,
al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli
condomini.
L’amministratore è sempre tenuto a mettere in mora gli obbligati
inadempienti decorsi trenta giorni da quando il credito è divenuto
esigibile.
L’amministratore è obbligato a intraprendere iniziative
giudiziarie per la riscossione forzosa delle somme dovute da ciascun
obbligato, incluse quelle di cui all’art. 63, comma 1 delle disposizioni
per l’attuazione
del codice civile entro tre mesi dal giorno in cui il credito è
divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato
dall’assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati
in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà.
In tal caso, l’amministratore risponde nei confronti dei terzi
nei limiti delle somme non riscosse per le quali non abbia attivato
le iniziative di cui al primo periodo del presente comma.
Salvo diversa deliberazione, l’amministratore dura in carica un
anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.
L’assemblea convocata per la revoca può deliberare sulla
nomina del nuovo amministratore.
L’amministratore può essere revocato dall’autorità
giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto
dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità dell’amministratore,
oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al
primo comma:
a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del
nuovo amministratore;
b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;
c) la gestione che generi confusione tra il patrimonio del condominio
e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero quelli di
altri condominii gestiti dal medesimo;
d) aver consentito senza che ve ne fossero i presupposti, alla cancellazione
di formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela di ragioni
di credito del condominio;
e) l’omissione delle iniziative di cui al nono e al decimo comma
per la riscossione forzosa delle somme dovute da ciascun obbligato entro
tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile.