INTRODUZIONE
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI ADRIANO COMUZIO
Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio, 2007

Proposta di legge parte III

Nozioni varie

Downloads

Argomenti vari

Esempi di documenti amministrativi

 

Art. 7

1. All’articolo 1124 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Art. 1124. - (Manutenzione e ricostruzione delle scale). – Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono e dei locali che costituiscono corpo di fabbrica autonomo rispetto all’edificio principale».

Art. 8

1. L’articolo 1129 è sostituito dal seguente:
«Art. 1129. - (Nomina e revoca dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina amministratore uno di essi o un terzo. Se l’assemblea non provvede, l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini, nomina amministratore uno di essi o altro condomino da essi indicato; in caso di mancata designazione o di mancata accettazione, nomina un terzo.
Al momento dell’accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell’incarico, l’amministratore deve dichiarare i propri dati anagrafici, di avere il godimento dei diritti civili, l’eventuale appartenenza ad associazioni di categoria, gli altri condominii amministrati il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130 nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell’originale dall’amministratore che ne attesta la conformità.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, aperto al pubblico, deve essere affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici dell’amministratore.
In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, aperto al pubblico, deve essere affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
Il condominio, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, può deliberare che l’amministratore nominato, prima dell’accettazione, presti idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico, anche mediante prestazione di fideiussione. Sono privi di effetto, in mancanza della relativa prestazione, la nomina o il rinnovo del suo incarico.
L’amministratore è obbligato a collocare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini in specifico conto separato, con modalità idonee a consentirne l’accesso a fini informativi da parte di ciascun condomino.
Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l’assemblea che delibera l’approvazione del bilancio preventivo, dispone altresì le modalità e i limiti con i quali l’amministratore può prelevare somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l’amministratore. Analogamente l’Assemblea provvede nel caso in cui siano da essa stabilite spese straordinarie. Le somme versate non sono soggette a revocatoria fallimentare e a revocatoria ordinaria. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell’amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.
Il compenso dell’amministratore comprende le operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell’ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all’amministratore un compenso determinato dall’assemblea in funzione del tempo necessario, non superiore a venti giorni, per le operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall’incarico, fermo restando l’obbligo della consegna immediata della cassa, del libro verbale e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonché a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.
L’amministratore è sempre tenuto a mettere in mora gli obbligati inadempienti decorsi trenta giorni da quando il credito è divenuto esigibile.
L’amministratore è obbligato a intraprendere iniziative giudiziarie per la riscossione forzosa delle somme dovute da ciascun obbligato, incluse quelle di cui all’art. 63, comma 1 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, l’amministratore risponde nei confronti dei terzi nei limiti delle somme non riscosse per le quali non abbia attivato le iniziative di cui al primo periodo del presente comma.
Salvo diversa deliberazione, l’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. L’assemblea convocata per la revoca può deliberare sulla nomina del nuovo amministratore.
L’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità dell’amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al primo comma:
a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;
c) la gestione che generi confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;
d) aver consentito senza che ve ne fossero i presupposti, alla cancellazione di formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela di ragioni di credito del condominio;
e) l’omissione delle iniziative di cui al nono e al decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute da ciascun obbligato entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile.

Adriano Comuzio About Us | Site Map | Privacy Policy | Web administrator | Copyright | © 2006-2012 Adriano Comuzio - Tutti i diritti riservati. Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!