Punto 4
Per il trattamento dei dati personali di natura sensibile e per il trattamento
dei dati giudiziari occorre che esso sia davvero indispensabile altrimenti
è gravemente illecito.
Può sussistere tale ipotesi per i collaboratori, ivi compreso il
portiere (sussistendone i presupposti e comunque previa informativa), oppure
in altre specifiche fattispecie come nel caso di delibera assembleare per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel caso sia indispensabile trattare dati sensibili o giudiziari devono
essere adottate adeguate cautele al fine di salvaguardare la dignità
degli interessati.
Punto 5
Soltanto in presenza di consenso dell'interessato ovvero dei presupposti
previsti dall'art. 24 del Codice per la protezione dei dati personali può
procedersi a comunicazioni nel rispetto delle finalità e della dignità
dell'interessato.
Fuori dei casi predetti non possono essere comunicati a terzi dati personali
riferiti ai partecipanti. Né il condominio, né l'amministratore,
né il portiere, né il singolo condomino od inquilino che (per
ragione del ruolo, per la vicinanza, per la condivisione delle parti comuni
o per semplice casualità) viene a conoscenza di un dato personale
può farlo conoscere a altro partecipante del condominio o a terzo.
Punto 6
Per salvaguardare la privacy occorre che la conservazione dei verbali assembleari
e di prospetti contabili avvenga al riparo di intrusioni di terzi.
Punto 7
Tecnici o consulenti possono partecipare all'assemblea per il solo tempo
correlato agli specifici punti dell'ordine del giorno attinente alla loro
richiesta consulenza.
Soltanto con l'assenso di tutti i partecipanti è possibile la videoregistrazione
dell'assemblea condominiale.
Punto 8
Gli spazi condominiali sono utilizzabili per avvisi a carattere generale
ma non per la trattazione di affari che comportano il trattamento dei dati
personali o comunque riferibili a singoli condomini.
Sono vietati pertanto avvisi quali: "per le quote per la riparazione
della colonna pluviale di Rossi passare in portineria", oppure "si
prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel garage".
Punto 9
I dati riferibili all'intera gestione condominiale possono essere sempre
conosciuti direttamente dall'amministratore o da altro rappresentante dei
condomini (anche per le utenze: acqua, luce, gas…) e possono a questi
essere richiesti da ciascun partecipante del condominio.
Punto 10
Ciascun condomino o altro partecipante può presentare istanza, ai
sensi dell'art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali, all'amministratore
per accedere ai propri dati e nel caso di mancato riscontro può ricorrere
al Garante o al magistrato competente.
Per ogni trattamento dei dati non conforme alla normativa o ai provvedimenti
del Garante è possibile rivolgere allo stesso Garante reclamo, nelle
modalità e forme previste, oppure una segnalazione, indicando comunque
ogni elemento conosciuto.