2.4. Possono altresì formare oggetto di trattamento nell'ambito
delle menzionate finalità di amministrazione del condominio, dati
personali di natura sensibile o dati giudiziari, nella misura indispensabile
al perseguimento delle medesime finalità.
Tale ipotesi può ricorrere, ad esempio, in relazione al trattamento
di dati di natura sensibile e giudiziaria del personale alle dipendenze
del condominio in ordine al quale, salvo l'obbligo di rendere l'informativa
ai sensi dell'art. 13 del Codice, trovano applicazione lo speciale presupposto
di cui all'art. 26, comma 4, lett. d), del Codice (obblighi del datore di
lavoro) e le autorizzazioni generali del Garante nn. 1 e 7 del 2005 (relative
al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e ai dati giudiziari).
Ulteriori ipotesi di trattamento di dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione
condominiale possono comunque configurarsi: si pensi al trattamento di dati
sanitari effettuato in relazione a danni alle persone, anche diverse dai
condomini, e ai trattamenti di dati sanitari di uno o più partecipanti
connessi all'adozione di una delibera assembleare avente ad oggetto l'abbattimento
delle c.d. "barriere architettoniche".
3. Comunicazione e diffusione di dati relativi ai partecipanti
3.1. Salva la presenza di una causa giustificatrice (quale il consenso dell'interessato o uno degli altri presupposti previsti all'art. 24 del Codice), è illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai partecipanti: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, mettendo a disposizione di terzi dati personali riportati nei prospetti contabili o dei verbali assembleari o, ancora, consentendo la presenza in assemblea –il cui svolgimento è suscettibile di videoregistrazione in presenza del consenso informato dei partecipanti– di soggetti non legittimati a parteciparvi.Possono comunque partecipare all'assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o consulenti) per trattare i punti all'ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza (cfr. Provv. 19 maggio 2000, cit.); con l'assenso dei partecipanti o sussistendo le condizioni previste da specifiche disposizioni normative (quale ad esempio l'art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani) potrà partecipare all'assemblea il conduttore di un immobile del condominio.
3.2. Integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell'intervallo di tempo in cui l'avviso risulta visibile. L'esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell'assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente (Provv. 12 dicembre 2001, in Boll. n. 23/2001, p. 7, doc. web n. 31007).
3.3. Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali devono essere adottate, se del caso anche a cura dell'amministratore del condominio, idonee misure di sicurezza di cui agli artt. 31 ss. del Codice.